Alcoltest, cambia tutto: pioggia di multe per i guidatori

Da oggi in poi le forze dell’ordine avranno altri mezzi per verificare lo stato dei guidatori. L’etilometro non servirà più per stabilire se una persona è ubriaca oppure no

La Polizia è pronta ad accantonare in modo definitivo l’alcoltest, considerato fino a questo momento l’unico strumento di valutazione per capire se una persona alla guida di un mezzo fosse o no in stato di alterazione. Una svolta inaspettata e destinata a portare polemiche a non finire. Per poter sanzionare un guidatore infatti, alle forze dell’ordine basteranno poche  e semplici valutazioni.

Le forze dell’ordine sono pronte a mettere in archivio l’etilometro – Roma.Cityrumors.it – Ansa Foto

Tutto nasce da una sentenza della Corte di Cassazione, che  ha messo in discussione i metodi tradizionali utilizzati dalle forze dell’ordine per valutare lo stato di ebbrezza di un conducente. Secondo l’ultimo e definitivo organo di giudizio, non sarà più necessario l’uso dell’etilometro, comunemente noto come “alcoltest”, per determinare se una persona è idonea alla guida. Invece, saranno sufficienti elementi “obiettivi e sintomatici” che possano indicare lo stato di lucidità del guidatore.

Cosa servirà alla polizia per sanzionare un guidatore?

Quali sono questi elementi? Come potranno le forze dell’ordine stabilire se una persona alla guida di una vettura sia realmente sotto gli effetti dei fumi dell’alcol? Alla polizia basterà davvero poco per intervenire: tra gli elementi che rientreranno in questo giudizio c’è ad esempio l’odore dell’alcol. Se durante un controllo, i vestiti o la pelle del guidatore avranno un intenso odore di alcol, le forze dell’ordine potranno sanzionarlo. Ad essere decisive saranno anche le risposte che il conducente della vettura sarà in grado di dare ai poliziotti, che valuteranno quindi anche  i riflessi e le capacità cognitive del guidatore. Questa nuova impostazione, secondo la Cassazione, si applica a tutte le fattispecie di reato previste dall’articolo 186 del Codice della strada, ovvero la guida in stato di ebbrezza.

Addio all’etilometro

Inoltre, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’esame strumentale, come l’etilometro, non costituisce più una prova legale definitiva. Pertanto, anche nel caso in cui i valori rilevati superino la soglia consentita dell’1.5 g/l, la decisione finale dovrà essere supportata da una adeguata motivazione, basandosi principalmente sulle testimonianze delle autorità intervenute e non solo sul risultato dell’alcoltest. Questa sentenza rappresenta un importante cambiamento nell’approccio alla valutazione dello stato di ebbrezza alla guida, poiché introduce criteri più articolati e non esclusivamente basati sulla misurazione strumentale. Ciò potrebbe avere implicazioni significative sull’accertamento di questo reato e sulla tutela della sicurezza stradale.

Da adesso in poi l’alcol test nn sarà più utilizzato dalle forze dell’ordine – Roma.Cityrumors.it – Ansa Foto

“Ne consegue pertanto che, in assenza di un espletamento di un valido esame alcolimetrico – si legge nella sentenza -, “il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza di adeguati elementi obiettivi e sintomatici, che nel caso in esame i giudici di merito hanno congruamente individuato in aspetti quali lo stato comatoso e di alterazione manifestato dall’imputato alla vista degli operanti, certamente riconducibile ad un uso assai elevato di bevande alcoliche, certamente superiore alla soglia di 1.50″.

Le sentenze che hanno portato al cambio della legge

Un cambiamento che si è reso necessario anche alla luce dei tanti ricorsi vinti dai guidatori che si erano rifiutati di sottoporsi all’alcoltest e ai quali era stata tolta la patente. Più volte la cassazione si eraesposta, annullando il provvedimento. Ad esempio in una sentenza del settembre scorso si legge che “l’ordinanza di sospensione cautelare della patente di guida da parte del Prefetto non può considerarsi come atto dovuto da emanare a seguito dell’accertamento della contravvenzione di cui all’art. 186 del Codice della Strada”.

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